Art. 16 · Consultazione e informazione del pubblico

Art. 16

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Consultazione e informazione del pubblico

In vigore dal 3 dic 2010
1. Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinché tutti i soggetti interessati possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile, forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali. 2. Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a: a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale; b) traguardi ambientali; c) programmi di monitoraggio; d) programmi di misure; e) aggiornamenti di cui all', comma 2. 3. Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
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