Art. 13
13 / 19Interventi urgenti
In vigore dal 3 dic 2010
1. Nel caso in cui risulti che, in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, lo stato del mare sia interessato da una criticità che richiede un intervento urgente, deve essere elaborato, nei modi previsti dall', in accordo con tali Stati, un piano d'azione in cui si preveda l'attuazione anticipata degli adempimenti disciplinati dagli articoli da 8 a 11 e l'avvio anticipato dei programmi di misure, nonché l'introduzione di misure più restrittive di quelle individuabili ai sensi dell'. Tale piano non deve impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ambientale in un'altra regione o sottoregione marina. Il Ministero dell'ambiente provvede ad informare la Commissione europea in merito al piano d'azione adottato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190#art-13