Capo IV
Art. 15
15 / 17Disposizioni finanziarie
In vigore dal 12 nov 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;186#art-15