Art. 14 · Misure addizionali
Capo IV

Art. 14

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Misure addizionali

In vigore dal 12 nov 2010
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, può adottare per la produzione nazionale, misure supplementari o più rigorose, qualora ciò sia necessario per combattere i nematodi a cisti della patata o per prevenirne la diffusione, purchè siano conformi alla direttiva 2000/29/CE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;186#art-14