Art. 13 · Prove scientifiche e selezione varietale
Capo III

Art. 13

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Prove scientifiche e selezione varietale

In vigore dal 12 nov 2010
Prove scientifiche e selezione varietale 1. Il Servizio fitosanitario centrale, fatto salvo quanto stabilito del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, può autorizzare deroghe alle disposizioni degli , conformemente al Titolo X del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;186#art-13