Art. 10 · Esami particolari
Capo III

Art. 10

10 / 17

Esami particolari

In vigore dal 12 nov 2010
1. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo della parcella in cui si ha la presenza sospetta o accertata di nematodi a cisti della patata, risultante dalla perdita o dall'alterazione dell'efficacia di una varietà di patata resistente connessa con un cambiamento eccezionale della composizione di una specie di nematode, di un patotipo o di un gruppo di virulenza, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. 2. Per i casi di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dispone che la specie di nematodi a cisti della patata e, se del caso, il patotipo o il gruppo di virulenza siano esaminati e confermati con metodi adeguati. I risultati vengono segnalati al Servizio fitosanitario centrale. 3. I particolari della conferma di cui al comma 2 sono comunicati al Servizio fitosanitario centrale entro il 10 dicembre di ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-08;186#art-10