Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 18 nov 2010
1. Gli oneri finanziari di cui all', comma 2, e quelli necessari all'istituzione e funzionamento del servizio di cui all' sono a carico del bilancio regionale. A tale fine l'amministrazione regionale di intesa con la sezione stessa, individua e mette a disposizione risorse umane beni immobili e mobili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 ottobre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Alfano
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-05;179#art-7