Art. 6 bis
8 / 8Istituzione di un collegio dei revisori
In vigore dal 21 feb 2020
1. La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste istituisce con atto normativo un proprio collegio dei revisori dei conti che opera in posizione di indipendenza quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa statale in materia. Il collegio agisce, nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione, in raccordo con la sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.
2. L'organo regionale con funzione di collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 è costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'atto normativo regionale, di cui, parimenti, al comma 1, che ne disciplina il funzionamento e svolge, con oneri interamente a carico della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la sua attività di vigilanza a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello della sua costituzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-05;179#art-6-bis