Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 18 nov 2010
1. Presso la sezione è istituito un servizio con compiti di collaborazione, revisione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico economiche, esecutivi e di segreteria. Il servizio è posto alle dipendenze funzionali del presidente della sezione e dei magistrati in relazione agli affari a ciascuno di essi assegnati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-05;179#art-5