Art. 6 · Monitoraggio e controlli presso il macello

Art. 6

6 / 12

Monitoraggio e controlli presso il macello

In vigore dal 20 nov 2010
1. I veterinari ufficiali effettuano il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato III. 2. Con il decreto di cui all', comma 6, sono stabilite le procedure operative concernenti gli adempimenti previsti nel punto 3 dell'allegato III. 3. Il Ministero della salute sottopone alla Commissione europea i risultati della raccolta dei dati fondata sul monitoraggio di un campione rappresentativo di gruppi macellati durante un periodo minimo di un anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181#art-6