Art. 5
5 / 12Ispezioni
In vigore dal 20 nov 2010
1. Le autorità competenti effettuano ispezioni non discriminatorie presso gli stabilimenti, audit e controlli successivi, compresi quelli di cui all'allegato III, per verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. Le ispezioni sono effettuate su una percentuale adeguata di animali allevati e di stabilimenti, conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere degli animali e possono essere condotte contemporaneamente a controlli effettuati per altri fini.
3. Entro i termini previsti dal piano nazionale per il benessere animale:
a) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali trasmettono agli assessorati regionali competenti una relazione sulle ispezioni effettuate ai sensi del comma 1;
b) gli Assessorati regionali competenti trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa delle ispezioni effettuate dalle autorità sanitarie locali ai sensi del comma 1, elaborata sulla base delle relazioni ricevute ai sensi della lettera a).
4. Il Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni di cui al comma 1 effettuate nell'anno precedente. La relazione è corredata di un elenco delle azioni più importanti intraprese dalle autorità competenti per ovviare ai principali problemi di benessere riscontrati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181#art-5