Art. 2 · Definizioni

Art. 2

2 / 12

Definizioni

In vigore dal 20 nov 2010
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli; b) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente; c) autorità competente: le autorità di cui all' del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; d) veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformità dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente; e) pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne; f) stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli; g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di polli; h) area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera; i) densità di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile; l) gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento; m) tasso di mortalità giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100; n) tasso di mortalità giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181#art-2