Art. 2
2 / 12Definizioni
In vigore dal 20 nov 2010
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) proprietario: la persona fisica o giuridica proprietaria dei polli;
b) detentore: la persona fisica o giuridica responsabile dei polli a titolo contrattuale o per legge, in modo temporaneo o permanente;
c) autorità competente: le autorità di cui all' del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193;
d) veterinario ufficiale: un veterinario qualificato, in conformità dell'allegato I, sezione III, capo IV, (parte A), del regolamento (CE) n. 854/2004, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente;
e) pollo: animale della specie Gallus gallus allevato per la produzione di carne;
f) stabilimento: il luogo di produzione in cui si allevano polli;
g) capannone: un edificio all'interno di uno stabilimento in cui è allevato un gruppo di polli;
h) area utilizzabile: un'area sempre accessibile ai polli e provvista di lettiera;
i) densità di allevamento: il peso vivo complessivo dei polli presenti contemporaneamente in un capannone per metro quadro di area utilizzabile;
l) gruppo: un insieme di polli collocati e presenti contemporaneamente in un capannone di uno stabilimento;
m) tasso di mortalità giornaliera: il numero dei polli deceduti in un capannone lo stesso giorno, compresi quelli eliminati per malattia o per altri motivi, diviso per il numero di polli presenti in tale giorno nel capannone, moltiplicato per 100;
n) tasso di mortalità giornaliera cumulativo: la somma dei tassi di mortalità giornaliera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181#art-2