Art. 5 · Nomina ad agente tecnico

Art. 5

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Nomina ad agente tecnico

In vigore dal 7 lug 2017
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado. 2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA di cui all', comma 1. 4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace. 6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, della durata di mesi tre, vengono nominati agenti tecnici.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-5