Art. 4 · Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici

Art. 4

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Mansioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. 2. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 3. Al personale delle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono essere attribuite responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di personale sottordinato. 4. Gli appartenenti alle qualifiche di assistente tecnico e assistente capo tecnico possono altresì svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano cinque anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali. 4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-4