Art. 33 · Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

Art. 33

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Impiego in operazioni di polizia e di soccorso

In vigore dal 17 ott 2010
1. Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e limitatamente alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-33