Art. 16 · Funzioni del personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici

Art. 16

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Funzioni del personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici

In vigore dal 7 lug 2017
1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. 2. L'attività è caratterizzata da particolare apporto di competenza in operazioni su apparati ed attrezzature, che presuppongono conoscenze approfondite delle relative tecnologie. 3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti ai ruoli degli ispettori tecnici possono essere preposti al coordinamento di unità operative, con le connesse responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti e possono svolgere compiti di addestramento o istruzione del personale. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, allo stesso personale possono essere attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità operative, nell'ambito delle direttive superiori, con piena responsabilità per l'attività svolta. 4. In caso di assenza o impedimento il personale dei ruoli degli ispettori tecnici può sostituire il superiore gerarchico. 5. Il personale appartenente alla qualifica di sostituto direttore tecnico svolge, oltre ai compiti di cui al presente articolo, funzioni che richiedono una qualificata preparazione professionale nel settore tecnico al quale è adibito, con conoscenze di elevato valore specialistico e collabora con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attività richiedenti qualificata preparazione professionale, sostituendoli in caso di assenza o impedimento. 5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali. 5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-16