Art. 10 · Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici

Art. 10

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Mansioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici

In vigore dal 20 feb 2020
1. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. 2. Lo stesso personale esercita, inoltre, nel settore tecnico di impiego, attività di guida e controllo di unità operative sottordinate, con responsabilità per il risultato conseguito. Collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporaneo impedimento o assenza. 3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo tecnico, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze tecniche ed attitudini. 4. Al suddetto personale possono essere attribuiti compiti di istruzione del personale sottordinato. 4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali. 4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale: a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-10