Art. 3 · Autorità competenti
Capo I

Art. 3

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Autorità competenti

In vigore dal 16 ott 2010
1. In relazione alle disposizioni dell' della decisione quadro, l'Italia designa come autorità competenti il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto. 2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e del certificato, nonché della corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Il Ministero della giustizia cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'. 3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie. In tale caso, l'autorità giudiziaria italiana competente informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza di condanna.
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