Art. 23 · Disposizioni finanziarie
Capo V

Art. 23

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 16 ott 2010
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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