Capo I
Art. 2
2 / 25Definizioni
In vigore dal 23 mar 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza di condanna»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale vengono applicate, anche congiuntamente, una pena o una misura di sicurezza nei confronti di una persona fisica;
c) «persona condannata»: la persona fisica nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna;
d) «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;
e) «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea;
f) «pena»: qualsiasi pena detentiva di durata limitata o illimitata irrogata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
g) «misura di sicurezza»: qualsiasi misura di sicurezza personale detentiva di durata limitata o illimitata applicata con una sentenza di condanna, a causa di un reato e a seguito di un procedimento penale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa la sentenza di condanna;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione;
l) «riconoscimento»: il provvedimento pronunciato dall'autorità competente dello Stato di esecuzione con il quale si consente di eseguire nello stesso una sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione;
m) «autorità competente»: l'autorità indicata da uno Stato membro ai sensi dell' della decisione quadro;
n) «certificato»: il certificato contenuto nell'allegato I alla decisione quadro come modificato dall', paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 31 (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che "l'allegato II al presente decreto sostituisce il certificato richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-2