Capo III
Art. 15
15 / 25Arresto
In vigore dal 16 ott 2010
1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona condannata, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna, se l'autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta e ricorrono le condizioni di cui all', lettere a), b) ed e).
2. L'autorità che ha proceduto all'arresto pone al più presto, e comunque non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale, dandone contestualmente notizia al Ministero della giustizia. Si applica l' della legge 22 aprile 2005, n. 69.
3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia. Nel caso in cui la persona arrestata risulti ristretta in località diversa da quella in cui l'arresto è stato eseguito, il presidente della corte di appello può delegare il presidente del tribunale territorialmente competente, ferma restando la sua competenza in ordine ai provvedimenti di cui al comma 4.
4. Se risulta evidente che l'arresto è stato eseguito per errore di persona o fuori dai casi previsti dalla legge, il presidente della corte di appello, o il magistrato della corte da lui delegato, dispone con decreto motivato che il fermato sia posto immediatamente in libertà. Fuori da tale caso, si procede alla convalida dell'arresto provvedendo con ordinanza, se ne ricorrono le condizioni, all'applicazione di una misura coercitiva ai sensi dell'. Dei provvedimenti dati è informato immediatamente il Ministero della giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-15