Art. 1 · Disposizioni di principio e attuazione
Capo I

Art. 1

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Disposizioni di principio e attuazione

In vigore dal 16 ott 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli , della legge 7 luglio 2009, n. 88, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008; Vista la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2010; Tenuto conto della mancata espressione dei pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nei termini previsti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dell'interno; Emana il seguente decreto legislativo: Disposizioni di principio e attuazione 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-07;161#art-1