Art. 13 · Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono

Art. 13

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Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono

In vigore dal 30 set 2010
Gestione della qualità dell'aria ambiente in relazione all'ozono 1. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui all', i valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all', le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento dei valori obiettivo nei termini prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano, adottato nel rispetto dei criteri di cui all'appendice IV, che contenga almeno gli elementi di cui all'allegato XV e che tenga anche conto delle misure contenute nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. Il piano deve essere integrato con i piani di qualità dell'aria di cui all'. 2. Se, in una o più aree all'interno di zone o di agglomerati, i livelli dell'ozono superano, sulla base della valutazione di cui all', gli obiettivi a lungo termine e sono inferiori o uguali ai valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all', le misure che non comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed a perseguire il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine nei termini prescritti. Tali misure devono essere coerenti con quelle previste nel piano di cui al comma 1, nei piani di qualità dell'aria di cui all' e nel programma nazionale di riduzione delle emissioni di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. 3. Le regioni e le province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all', e nella misura in cui ciò sia consentito da fattori come la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e le condizioni meteorologiche, le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile ed a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione di cui all', i livelli dell'ozono sono inferiori o uguali agli obiettivi a lungo termine. Le misure interessano, anche in via preventiva, le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli dell'ozono in tali aree. 4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle misure previste dal presente articolo, quanto disposto dall', commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;155#art-13