Art. 30 sexies
37 / 39Procedura di riscontro sull'autenticità dei dati e contributo degli aderenti
In vigore dal 30 giu 2022
1. Ai fini del riscontro sull'autenticità dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati.
Ciascuna richiesta può concernere una o più categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell', previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all', comma 9, può essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-sexies