Art. 30 septies
38 / 39Disposizioni finanziarie
In vigore dal 30 giu 2022
1. Le contribuzioni di cui all', comma 2, affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.
1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-30-septies