Art. 29 · Disposizioni attuative
Titolo V

Art. 29

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Disposizioni attuative

In vigore dal 17 ott 2012
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-29