Art. 17 bis · Attività di cambiavalute
Capo II

Art. 17 bis

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Attività di cambiavalute

In vigore dal 30 dic 2025
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell' del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. 3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio. 5. L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3. 7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi: a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività; b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3; c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi; d) cessazione dell'attività. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attività dell'Organismo indicata nel presente articolo. 8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129. 8-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;141#art-17-bis