Art. 94 · Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 94

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Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 180, comma 1, del Codice, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: " e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.". 2. All'articolo 180, comma 3, del Codice le parole: "lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d) ed f)". 3. All'articolo 180 del Codice, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: " 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.".
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