Art. 90 · Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 90

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Modifiche all'articolo 175 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 175 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-90