Art. 82 · Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 82

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Modifiche all'articolo 163 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 163, comma 1, del Codice, le parole: "che ha rilasciato il brevetto di base" sono soppresse. 2. All'articolo 163, comma 2, lettera d), del Codice, le parole: "numero o data" sono sostituite dalle seguenti: "numero e data".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-82