Art. 80
80 / 130Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 161, comma 2, del Codice è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell'invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest'ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-80