Art. 73
73 / 130Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30
In vigore dal 2 set 2010
(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005.
n. 30)
1. All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: "una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-73