Art. 72 · Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 72

72 / 130

Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 149, comma 2, del Codice le parole: "una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-72