Art. 15 · Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 15

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Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, dopo il comma 1 è inserito il seguente: " 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.".
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