Art. 126 · Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche

Art. 126

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Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche

In vigore dal 2 set 2010
1. Dopo l'articolo 243 del Codice è inserito il seguente: "Art. 243-bis (Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche) 1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-126