Art. 125
125 / 130Modifiche all'articolo 243 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. L'articolo 243 del Codice è sostituito dal seguente:
"Art. 243
(Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca)
1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell' del presente Codice e dal testo attuale del medesimo articolo, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorchè in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-125