Art. 12
12 / 130Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-12