Art. 110 · Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 110

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Modifiche all'articolo 200 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 200, comma 2, del Codice, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1". 2. All'articolo 200, comma 5, del Codice, le parole: "al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e seguenti". 3. All'articolo 200, comma 8, del Codice, le parole: "al comma 14" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 6 e 7".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-110