Art. 107
107 / 130Modifiche all'articolo 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 196, comma 1, alinea, del Codice, dopo le parole: "al comma 2" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 195".
2. All'articolo 196, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
" a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1 lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione.
L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-107