Art. 105 · Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 105

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Modifiche all'articolo 193 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 193, comma 1, del Codice, la parola: "impedimento" è sostituita dalla seguente: "inosservanza". 2. All'articolo 193, comma 2, del Codice, le parole: "dalla data di cessazione dell'impedimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla cessazione della causa giustificativa dell'inosservanza". 3. All'articolo 193, comma 5, del Codice, le parole: "per la rivendicazione del diritto" sono soppresse.
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