Titolo III
Art. 8
8 / 12Disposizioni a favore di soggetti titolari di stoccaggio e degli enti locali
In vigore dal 19 ago 2010
1. Al fine di incentivare la realizzazione di ulteriore capacità di stoccaggio per una maggiore concorrenzialità e sicurezza del mercato del gas naturale, nonché di tutelare le iniziative di stoccaggio già intraprese, i soggetti diversi da quelli titolari delle infrastrutture di stoccaggio o dei progetti di cui all', commi 1 e 3, possono avvalersi delle disposizioni di cui agli per lo sviluppo di capacità di stoccaggio complessivamente non superiore a 4 miliardi di metri cubi. Le modalità tecnico-operative sono definite con decreto di natura non regolamentare dal Ministro dello sviluppo economico. Le singole iniziative di stoccaggio sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, resta ferma la possibilità per gli stessi soggetti di avvalersi delle disposizioni in materia di esenzione dall'accesso dei terzi relative a nuove capacità di stoccaggio di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239.
3. I contratti per l'accesso e l'utilizzo dello stoccaggio tra i soggetti di cui al comma 1 ed i clienti finali di cui all', prevedono corrispettivi determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori, garantendo comunque, in caso di incompleta assegnazione della nuova capacità di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'Autorità di regolazione.
4. Ai fini di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di cui al presente decreto, il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui all', comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stabilito pari all'1 per cento del valore della nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività ed è corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede i relativi stabilimenti che lo destinano, per almeno il 60 per cento, a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei medesimi Comuni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;130#art-8