Art. 2
2 / 4Modifica al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562
In vigore dal 3 ago 2010
1. Al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Per gli atti pubblici e le scritture private autenticate informatiche, le annotazioni di cui all'articolo 23 e le altre annotazioni previste dalla legge sono eseguite secondo le modalità determinate ai sensi dell'articolo 68-bis, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.».
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;110#art-2