Art. 7 · Rilascio di copie
Allegato 2 Norme di attuazioneLibro QUINTOTitolo II

Art. 7

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Rilascio di copie

In vigore dal 16 set 2010
1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.
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