Art. 3 · Registrazioni in forma automatizzata
Allegato 2 Norme di attuazioneLibro QUINTOTitolo I

Art. 3

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Registrazioni in forma automatizzata

In vigore dal 30 ott 2016
1. Le registrazioni di cui agli sono eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1999, n. 52, e dalla ulteriore normativa applicabile. 2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, alinea) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 2017. Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 3) che la presente modifica ha efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 31 agosto 2016, n. 168.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-and-3