Art. 94 · Deposito delle impugnazioni
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo I

Art. 94

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Deposito delle impugnazioni

In vigore dal 16 set 2010
1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell', unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-94