Art. 93 · Luogo di notificazione dell'impugnazione
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo I

Art. 93

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Luogo di notificazione dell'impugnazione

In vigore dal 16 set 2010
1. L'impugnazione deve essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza. 2. Qualora la notificazione abbia avuto esito negativo perché il domiciliatario si è trasferito senza notificare una formale comunicazione alle altre parti, la parte che intende proporre l'impugnazione può presentare al presidente del tribunale amministrativo regionale o al presidente del Consiglio di Stato, secondo il giudice adito con l'impugnazione, un'istanza, corredata dall'attestazione dell'omessa notificazione, per la fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione o per la rinnovazione dell'impugnazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-93