Art. 86 · Procedimento di correzione
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo VII

Art. 86

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Procedimento di correzione

In vigore dal 16 set 2010
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione. 2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio. 3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.
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