Art. 79 · Sospensione e interruzione del processo
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo VCapo II

Art. 79

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Sospensione e interruzione del processo

In vigore dal 8 ago 2021
1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea. 2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria. 3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-79