Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo V›Capo II
Art. 79
81 / 165Sospensione e interruzione del processo
In vigore dal 8 ago 2021
1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.
2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-79