Art. 71 bis · Effetti dell'istanza di prelievo
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IVCapo II

Art. 71 bis

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Effetti dell'istanza di prelievo

In vigore dal 1 gen 2016
1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell', il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
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