Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo IV›Capo II
Art. 71 bis
75 / 165Effetti dell'istanza di prelievo
In vigore dal 1 gen 2016
1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell', il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-71-bis