Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo III›Capo II
Art. 69
69 / 165Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
In vigore dal 16 set 2010
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorchè la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-69