Art. 69 · Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo IIICapo II

Art. 69

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Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

In vigore dal 16 set 2010
1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorchè la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.
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